La vicenda processuale
Un dipendente, RSA di una Organizzazione Sindacale operante all’interno dello stabilimento Alfa Romeo di Cassino, chiedeva ed otteneva per tre giorni consecutivi tre permessi: il primo ai sensi dell’articolo 30 della legge 300/1970, il secondo ai sensi della legge 104/1992 ed il terzo ai sensi dell’articolo 23 della legge 300/1970.
Nei fatti, tramite una agenzia di investigazione, si accertava che il sindacalista invece di svolgere le attività sindacali e di assistenza del parente disabile relative ai permessi richiesti ed ottenuti, si occupava per le intere giornate di permesso a svolgere attività di gestione del negozio di fiorista formalmente intestato alla moglie.
L’ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Cassino.
Il Tribunale di Cassino seguendo l’orientamento prevalente della corte di legittimità da un lato ha ritenuto ammissibile il ricorso alle investigazioni private al fine di poter acquisire elementi utili ad evidenziare la violazione delle finalità dei permessi richiesti ed ottenuti e dall’altro ha confermato sia la possibilità che è possibile il licenziamento del sindacalista che violi le finalità dei permessi ex articolo 30 legge 300/1970 e del lavoratore che violi le finalità dei permessi ex legge 104/1992 e dall’altro, in maniera innovativa, ha ritenuto ammissibile il controllo tramite agenzia di investigazione dell’attività svolte durante la fruizione dei permessi ex articolo 23 legge 300/1970.
La sentenza appare innovativa proprio perché a differenza della giurisprudenza di merito in particolare quella milanese che aveva ritenuto inammissibile il controllo dell’attività del sindacalista durante la fruizione dei permessi ex articolo 23 perché le modalità di espletamento del mandato sindacale sarebbero sottratte a qualsiasi potere discrezionale di valutazione, da parte del datore di lavoro, diversamente il Tribunale di Cassino ha ritenuto che la valenza disciplinare e soprattutto la violazione dei principi di correttezza, buona fede e lealtà attribuissero al datore di lavoro il potere di controllo ed il relativi potere disciplinare.