Il caso
Una lavoratrice di una azienda metalmeccanica agiva in giudizio contro l’attuale datore di lavoro nonché contro il precedente datore di lavoro assumendo di esser stata oggetto di vessazioni continuate nel tempo da parte dei suoi superiori gerarchici. La lavoratrice lamentava di esser stata adibita ad attività non compatibili con il suo stato psico fisico ovvero con la sua professionalità, oppure di esser stata emarginata ovvero ancora di esser stata oggetto di attenzioni da parte dei suoi superiori.
Le società convenute in giudizio respingevano le doglianze della lavoratrice deducendo che i fatti non erano veri ovvero dovevano esser letti in maniera diversa.

La decisione
All’esito dell’istruttoria il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino rigettava la domanda di mobbing poiché non era stata fornita la prova delle continuate vessazioni e, soprattutto dell’intento persecutorio ribadendo, in termini con la giurisprudenza di legittimità che: Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico -fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Ne consegue che pur a fronte di comportamenti “anomali” da parte del datore di lavoro, per la configurazione del mobbing è necessaria la dimostrazione dell’intento persecutorio quale profilo soggettivo della condotta che deve avere valore unificante della complessiva condotta contestata.

In allegato: Sentenza Tribunale di Cassino